STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA
Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE
1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal libro V, cod. civ. e degli artt. 6 ss., DLgs.
36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti di tutte le altre
disposizioni dell’ordinamento sportivo, la società a
responsabilità limitata, denominata "U.S.CORBIOLO SOCIETÀ
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in
forma abbreviata "U.S.CORBIOLO S.S.D. a R.L." (d’ora in poi
"società").
1.2.Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza
della società è obbligatorio l’uso della locuzione “società
sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.
Art. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI
2.1.La sede legale della società è nel Comune di Bosco
Chiesanuova (VR) all'indirizzo risultante dalla apposita
iscrizione effettuata presso il Registro delle Imprese ai
sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del
codice civile.
2.2.La variazione dell’indirizzo della sede legale, purché
nello stesso Comune, potrà essere decisa dall’organo
amministrativo, senza che questo costituisca modifica del
presente statuto.
2.3.Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali,
o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in
Italia che all’estero.
2.4.La società sportiva dilettantistica trasmette, in via
telematica, entro i termini di legge, all’ente affiliante
una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati ai
sensi dell’art. 6.3 del DLgs. 39/2021, l’aggiornamento degli
amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta
nell’anno precedente.
2.5.Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è
quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle
imprese, dove sarà indicato l’indirizzo di posta
elettronica. Spetta al singolo socio comunicare alla società
ogni modifica relativa al proprio domicilio e al proprio
indirizzo di posta elettronica.
Art. 3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
3.1.La società non ha scopo di lucro. In conformità a
quanto stabilito dall’art. 8 del D.lgs. 36/2021, è vietata
qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi
di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a
lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o
di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto sociale. La società destina eventuali utili e/o
avanzi di gestione unicamente per lo svolgimento
dell’attività statutaria o all’incremento del proprio
patrimonio, con assoluta esclusione della possibilità di
destinare una parte degli utili in favore dei soci così come
previsto dai co. 3 e 4-bis dell’art. 8 del DLgs. 36/2021.
3.2.La società, ai sensi dell’art. 7.1 lett. b) del DLgs.
36/2021, esercita in via stabile e principale
l’organizzazione e la gestione di attività sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva
dilettantistica.
In particolare, la società ha per oggetto:
- la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività
sportiva dilettantistica, per la gestione di attività
sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione
delle norme del CONI, della FIGC, della FIPAV e delle
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva
o disciplina sportiva associata alle quali intenderà
affiliarsi;
- l’organizzazione diretta o indiretta della preparazione
atletica;
- l’organizzazione di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
dilettantistiche praticate;
- la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni
altra attività agonistica in genere a essa collegata,
rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e
con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti
sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
Più precisamente la società potrà promuovere, diffondere e
praticare ogni attività sportiva dilettantistica con
particolare riguardo alla disciplina del calcio e della
pallavolo e potrà svolgere ogni attività idonea al
raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso, in via
meramente esemplificativa e non tassativa:
. la pratica e la promozione di ogni attività di carattere
ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al
miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
. l'esercizio e la promozione di tutte le attività sportive
dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalla FIGC, dalla
FIPAV e/o dalle Federazioni sportive nazionali, dalle
discipline sportive associate e dagli enti di promozione
sportiva, compresa l'attività didattica, mediante ogni
intervento ed iniziativa utile allo scopo;
. l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici
finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al
perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica,
amatoriale ed agonistica;
. l'organizzazione e la promozione di manifestazioni
sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali,
giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli
organi federali competenti;
. la promozione e la formazione di squadre di atleti per la
partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali, in base ai regolamenti specifici;
. la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei
propri atleti e tecnici;
. l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni
sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che
privati;
. l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità
sportive, culturali, ricreative turistiche e del tempo
libero;
. l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività
che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi
sociali;
. l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi,
tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione
professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di
addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo,
turistico e culturale in genere;
. la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e
culturali in genere;
. la redazione, pubblicazione, diffusione di riviste,
periodici, opuscoli, prontuari connessi all'attività
sportiva e culturale in genere;
. lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e
sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale
in genere;
. l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero
demandate alla Società in virtù di regolamenti e
disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione
dell'Assemblea.
La società potrà disciplinare le proprie funzioni attraverso
regolamenti interni e opererà nel rispetto delle norme e
delle direttive del CONI, della FIGC, della FIPAV nonché dei
regolamenti delle federazioni nazionali sportive ad esse
affiliata. Stante la volontà della SSD di svolgere la
propria attività in conformità alle norme e alle direttive
del CONI nonché ai regolamenti delle federazioni nazionali
sportive ad esse affiliata, le clausole del presente statuto
in contrasto con dette norme e direttive devono intendersi
come inefficaci e mai inserite nel presente statuto.
3.3.Inoltre, nei limiti previsti dall’art. 9 del DLgs.
36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in
maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori
attività, strettamente connesse al fine istituzionale:
- la società potrà realizzare, organizzare e gestire
impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre,
piscine, campi sportivi, etc, e dei servizi connessi, bar,
ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi,
anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti
pubblici o privati;
- la promozione dell’attività sportiva, culturale e
ricreativa, e, in generale, dell’attività svolta dai
partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di
riferimento anche attraverso la partecipazione a
manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni
pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di
mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi
altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- l’organizzazione, il coordinamento e la gestione dei
rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle
attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di
nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e
ricreativa.
3.4.Ai sensi dell’art. 9 co. 1-bis del DLgs. 36/2021, sono
esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali,
i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo
pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla
formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e
strutture sportive.
3.5.Sono inibite alla società le attività dalla legge
riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle
fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta
di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti
consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché
l’emissione di titoli di debito, con deliberazione
assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due
terzi) degli aventi diritto al voto.
3.6. Al fine di svolgere l’attività sociale la società può
assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in
altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o
connessi al proprio; partecipare a consorzi o a
raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre
garanzie in genere reali e personali.
3.7. La società si conforma alle norme ed alle direttive del
CONI ,della FIGC, della FIPAV nonché agli statuti e ai
regolamenti degli enti nazionali di promozione sportiva cui
intenderà affiliarsi e dei quali riconoscerà la
giurisdizione sportiva e disciplinare. A tale ultimo fine la
società assume l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle
direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti
delle Federazioni a cui intende affiliarsi. La società
assume altresì l’obbligo di far osservare ai propri iscritti
e tesserati, lo statuto e i Regolamenti delle Federazioni a
cui intende affiliarsi, nonché le deliberazioni e le
decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere
di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere
economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
3.8.Costituiscono quindi parte integrante del presente
statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti
federali, nella parte relativa all’organizzazione e alla
gestione delle società affiliate.
3.9.La società si impegna per conto di coloro che svolgono
attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle
direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia
di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui
all’art. 16 del DLgs. 39/2021.
3.10.Condizione indispensabile per essere tesserato,
iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile
condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad
accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che
gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico
della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico
e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Art. 4) DURATA
La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta).
TITOLO II - CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E
PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 5.1) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è fissato in Euro 16.000,00 (sedicimila
virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.
Possono essere conferiti, a liberazione della quota sociale
sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale,
beni in natura e tutti gli elementi dell’attivo suscettibili
di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o
di servizi a favore della società, nel rispetto delle norme
di legge e dell’art. 2465,c.c.; la delibera di aumento di
capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in
mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi
in denaro.
Eventuali utili e avanzi sono destinati all’attività
statutaria di cui al precedente art. 3 oppure a incremento
del patrimonio.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta,
degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori,
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o
qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art. 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO
Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento
(mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza
di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le
maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.
L'aumento di capitale gratuito è consentito nei limiti di
cui all'art. 8 del D.Lgs 36/2021.
In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante
nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di
sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi
possedute.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere
attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti
non sono stati integralmente eseguiti.
Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova
emissione in sede di aumento del capitale sociale deve
essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione inviata dall’organo
amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta
in opzione delle nuove partecipazioni.
Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa
richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento,
esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento
di capitale non optato dagli altri soci.
Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente
sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste
nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli
amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera
di aumento stessa.
È attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere
espressamente che l’aumento possa essere attuato anche
mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal
caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione
il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità
previste dal presente statuto.
Art. 5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE
Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le
modalità di legge, mediante deliberazione dell’assemblea dei
soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la
modifica dello Statuto.
In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente
esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi,
riserve o avanzi di gestione ai soci.
Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere
destinate ai fondi di riserva.
Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
6.1.I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su
richiesta dell’organo amministrativo, e in conformità alle
vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in
conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano
raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
6.2.I finanziamenti con diritto di restituzione della somma
versata possono essere effettuati dai soci anche non in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione al
capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.
6.3.Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova
applicazione la disposizione dell’art. 2467c.c.
Art. 7) PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale
ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi
diritti. Si applica l’art. 2468 c.c..
Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
8.1Le partecipazioni sono trasferibili alle condizioni di
seguito indicate, sempre che tali limitazioni al
trasferimento non contrastino con le norme e le direttive
del CONI, della FIGC, della FIPAV, nonché con le altre
disposizioni applicabili in materia.
8.2In caso di trasferimento per atto tra vivi delle
partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri
soci il diritto di prelazione.
8.3Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende
alienare in tutto o in parte la propria partecipazione,
dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della
persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante
lettera raccomandata o via Pec, agli altri soci, e, i soci,
nei trenta giorni dal ricevimento potranno esercitare la
prelazione alle condizioni di cui in seguito, sempre a mezzo
di lettera raccomandata inviata al socio alienante.
8.4 I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare
la prelazione a parità di condizioni.
8.5Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura
infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione
versando la somma di denaro corrispondente al valore del
corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare
avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza
della suddetta indicazione tale comunicazione sarà
considerata priva di effetti.
8.6Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno
o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al
valore della quota, questi ed il socio che intende alienare
dovranno rivolgersi ad un arbitratore che proceda a stimare
la quota stessa e che verrà nominato, a spese del/i
richiedente/i, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede
la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà
avvenire secondo il valore così attribuito alla
partecipazione.
8.7Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la
quota offerta in vendita sarà attribuita in misura
proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.
8.8Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto
avranno diritto di continuare nella società come soci,
purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo
tra essi.
Art. 9) RECESSO DEL SOCIO
9.1.Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla
società.
9.2.Si applica l’art. 2473 c.c.
9.3.Il socio che intenda recedere dalla società deve darne
comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera
inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.4.Il diritto di recesso può essere esercitato solo per
l’intera partecipazione.
Art. 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO
10.1.In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e
in considerazione della legislazione speciale in materia di
società sportive dilettantistiche e della particolare natura
della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che
recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun
rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione
sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio
sociale.
10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il
valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute
dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale,
della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per
tutta la durata della società.
10.3.In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento
delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve
disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il
Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il
Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo
legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del
Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo
scioglimento della società.
TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI
Art. 11) ORGANI SOCIALI
11.1.Sono organi della società:
a. l’assemblea dei soci;
b. l’organo amministrativo;
c. l’organo di revisione e controllo, laddove nominati.
11.2.L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della società.
L’assemblea, regolarmente convocata e costituita,
rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni
regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non
intervenuti o dissenzienti.
11.3.L’amministratore unico o il presidente del Consiglio
di amministrazione, ovvero i coamministratori, sono i legali
rappresentanti della società di fronte ai terzi e in
giudizio.
11.4.Agli eventuali amministratori delegati spetta la
rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive
deleghe.
Art. 12) DIRITTO DI VOTO
12.1.Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita
sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di
candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.
12.2.In caso di pegno della quota, il diritto di voto
spetta comunque al socio debitore.
12.3.I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
12.4.I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad
intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche
da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i
documenti della società.
12.5.I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non
iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.
Art. 13) DECISIONI DEI SOCI
13.1.I soci decidono sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
13.2.In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
. l’approvazione del bilancio;
. la nomina degli amministratori;
. la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e
del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
. le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’art.
2480c.c.;
. la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato
nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci;
. la decisione di mettere in liquidazione la società nonché
la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda o
di un ramo d’azienda e scioglimento volontario;
. la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata
dal consiglio;
. l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente
Statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente
Statuto.
13.3.Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a. mediante deliberazione assembleare;
b. mediante consultazione scritta promossa da ciascuno
degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3
(un terzo) del capitale sociale, purché dai documenti
sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento
oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal
fine gli amministratori devono inviare a ogni socio
comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata,
telegramma, fax o e-mail, contenente l’oggetto della
decisione e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei
mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale
entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni
dal ricevimento della stessa;
c. mediante consenso espresso per iscritto.
13.4.La decisione si intende adottata qualora entro il
termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la
documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve
essere conservata tra gli atti della società; ai fini del
calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata
come voto negativo.
13.5.Le decisioni relative alla modificazione dell’atto
costitutivo oppure al compimento di operazioni che
comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o
dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso
con deliberazione assembleare.
13.6.È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale
qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o
da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del
capitale sociale.
13.7.Si applica l’art. 2479-ter c.c., per le decisioni dei
soci non conformi al presente Statuto.
Art. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE
14.1. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico o
dal presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di
impossibilità degli amministratori o di loro inattività,
l’assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se
nominato, o anche da un solo socio. L’assemblea viene
convocata ogni qual volta l’amministratore unico o il
Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque
almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio,
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
14.2.L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in
altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato
nell’avviso di convocazione.
14.3.L’assemblea viene convocata con avviso spedito o
consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato
per l’adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica
certificata, fatto pervenire ai soci all’indirizzo
risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista
la pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito
istituzionale.
14.4.Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il
giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di
riunioni da remoto. Nell’avviso di convocazione potrà essere
prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il
caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione
l’assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda
convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della
prima.
14.5.Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea
si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa
l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i
sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e
nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Art. 15) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALE
15.1.L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico
ovvero, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione,
dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra
persona eletta dall’assemblea stessa.
15.2.Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.
15.3.Spetta al presidente dell’assemblea constatare la
regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e
la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo
svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i
risultati delle votazioni.
Art. 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA
16.1.Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i
soci che, alla data dell’assemblea stessa, risultano
iscritti nell’elenco dei soci presso il registro delle
imprese.
16.2.È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi
rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento
di delega scritta ai sensi dell’art. 13.4 e 13.5 del
presente Statuto. 17.3. La delega non può essere rilasciata
in bianco e dovrà essere conservata dalla società.
Art. 17) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE
17.1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con
interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e
ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere
dato atto nei relativi verbali.
17.2.In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si
tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle
presenze. È in ogni caso necessario che:
. risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il
segretario della riunione;
. vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare
i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di
constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo
della riunione;
. venga garantita la discussione in tempo reale delle
questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di
intervento e la possibilità di visionare i documenti, da
depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
. sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
reale alla discussione e in maniera simultanea alla
votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché
di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi
audio collegati o audio-video collegati, a cura della
società, nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e
dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
relativo libro.
17.3.In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più
luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, il presidente
dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti
presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o
audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto
verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 18) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO
18.1.La procedura di consultazione scritta, o di
acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è
soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a
ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia
assicurata adeguata informazione.
18.2.La decisione è adottata mediante approvazione per
iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che
contengano il medesimo testo di decisione, con il voto
favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 20.
18.3.Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal
suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della
decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel
termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà
considerata voto contrario.
18.4.Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente
articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro
delle decisioni dei soci.
Art. 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
19.1.E' qualificata straordinaria l'assemblea convocata per
decidere sulle materie di cui all'art. 2479 nr. 4) e 5)
c.c...
19.2E' qualificata ordinaria l'assemblea convocata per
decidere su argomenti di altra natura per la quale, per
legge, non si faccia riferimento alla assemblea
straordinaria di società per azioni.
19.3L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
Nell'assemblea straordinaria è comunque richiesto il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51%
(cinquantuno per cento) del capitale sociale.
19.4Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o
del presente statuto che, per particolari decisioni,
richiedono diverse specifiche maggioranze.
19.5Nei casi in cui per legge o in virtù del presente
statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso
(ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio
moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 cod. civ.
TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE
Art. 20.1) STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
La società potrà essere amministrata da un amministratore
unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di
amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo
di tredici membri, soci o non soci, il cui numero viene
stabilito con decisione dei soci.
All’amministratore unico e al Presidente del Consiglio di
amministrazione spetta la rappresentanza della società. Gli
amministratori resteranno in carica fino all'approvazione
del bilancio del terzo anno successivo alla loro nomina o
per la diversa durata che verrà stabilita dai soci all'atto
della loro nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la
sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge,
che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i
relativi effetti.
Ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 36/2021, la carica di
amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in
altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale,
disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
Non possono essere nominati amministratori della società o,
se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro
che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di
radiazione da parte del CONI o delle federazioni sportive,
discipline associate o enti di promozione sportiva cui la
società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti
di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive,
l’amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla
carica per il tempo corrispondente alla sospensione
comminata dall’autorità sportiva.
Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere
controversie giudiziarie con il CONI, le federazioni, le
discipline sportive associate o con altri organismi
riconosciuti dal CONI. Si applica l’art. 2475-ter c.c., in
materia di conflitto di interessi.
Art. 20.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci
con propria decisione all’atto della nomina degli
amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un
vicepresidente.
Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni
mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso
espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi
da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del
presente Statuto.
Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato presso
la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli
interessi della società, a cura del presidente, del
vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne
faccia richiesta per iscritto.
Le convocazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte
con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la
prova che la ricezione è avvenuta almeno 5 (cinque) giorni
prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione
può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida
comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è
avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.
In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera
comunque valida se risulta la presenza di tutti i
consiglieri.
Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso
di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero
dall’amministratore più anziano di età.
Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario,
scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di
volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del
consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 20.3) POTERI
L’amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il
Consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i
poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione,
escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva
competenza dei soci.
All’organo amministrativo spetta, in particolare, la
redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione
o scissione.
È possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo
amministrativo.
In particolare, l’organo amministrativo provvede alla
redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne
cura il deposito nel registro delle Imprese.
Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli artt.
14 del DLgs. 36/2021 e 6.3 del DLgs. 39/2021 per
l’aggiornamento telematico dei dati societari in caso di
modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio
dell’anno seguente.
Art. 21.1) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
La rappresentanza legale della società spetta
all’amministratore unico o al presidente del Consiglio di
amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.
I componenti dell’organo amministrativo destinatari di
provvedimenti disciplinari da parte degli organi della
federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la
società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle
deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva
assunte dagli organi sportivi federali.
Art. 21.2) COMPENSO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto
dall’art. 8 del DLgs. 36/2021 e dalle disposizioni di
qualunque natura comunque vigenti nell’ambito
dell’ordinamento sportivo dilettantistico, può essere
attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute
per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con
decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo
stabilito in sede di decisione stessa.
Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque
natura comunque vigenti nell’ambito dell’ordinamento
sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare
all’organo amministrativo una indennità per la cessazione
del rapporto. Le indennità agli amministratori, che potranno
essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da
compensi per lavoro sportivo nell’ambito dilettantistico e/o
per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e
continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi
delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati
rispetto all’impegno richiesto e, comunque, congrue in
relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della società.
TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO
Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO
22.1.L’assemblea dei soci può nominare l’organo di
controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i
requisiti di cui agli artt. 2397 co. 2 e 2399 c.c.
Nel caso di nomina del Collegio sindacale, quest’ultimo è
composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
22.2.Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto,
secondo le modalità di cui all’art. 18 del presente Statuto.
22.3.I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle
disposizioni di legge e del presente Statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei
modelli di cui al DLgs. 231/2001, se adottati,
sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo-amministrativo-contabile della società.
22.4.Oltre al Collegio sindacale o in alternativa ad esso
la società potrà nominare un revisore legale tenuto al
rispetto delle regole del DLgs. 39/2010.
22.5.In alternativa al Collegio sindacale la società potrà
scegliere di nominare un organo di controllo monocratico e/o
un revisore, nomina che diverrà obbligatoria al verificarsi
delle condizioni di cui all’art. 2477 c.c. .
La nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei
conti è altresì obbligatoria qualora richiesta dai
regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale cui la
società risulterà affiliata.
TITOLO VI - LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Art. 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
La società deve tenere i seguenti libri sociali:
• libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2478
co. 1 n. 2 c.c.;
• libro delle decisioni dell’organo di amministrazione;
• libro delle decisioni dell’organo di controllo;
• libro giornale;
• libro degli inventari.
Art. 24) BILANCIO
24.1.Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno
di ogni anno.
24.2.Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo
procede alla formazione del bilancio sociale a norma di
legge.
24.3.Il bilancio deve essere presentato ai soci, per
l’approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto
sociale, con le modalità di cui all’art. 2364 c.c.,
l’assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta)
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
24.4.L’organo amministrativo redige e, previa approvazione
ad opera dell’assemblea, deposita il bilancio ai sensi
dell’art. 2478-bis c.c.
Art. 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Come indicato negli art. 3.1 e 5.1 del presente Statuto è
fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di
gestione anche ai sensi dell’art. 148 co. 8 del DPR 917/86 e
successive modificazioni ovvero da altre disposizioni di
legge.
TITOLO VII - LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE,
SCISSIONE, CESSIONE
Art. 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE,
CESSIONE D’AZIENDA
26.1.La liquidazione della società avrà luogo nei casi e
secondo le norme di legge.
26.2.Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione,
la fusione, la scissione, la cessione d’azienda o di un ramo
d’azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le
norme di legge in materia di srl, di cui al capo VIII, libro
V, c.c.
26.3.L’assemblea, con le maggioranze previste per la
modificazione dello Statuto:
a. nomina uno o più liquidatori;
b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di
pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della società;
c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione;
d. determina i poteri in conformità della legge, ivi
compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale
o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di
blocchi di essi;
e. delibera gli atti necessari per la conservazione del
valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior
realizzo;
f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
26.4L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e
le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le
deliberazioni di cui al capoverso precedente.
26.5In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi
di cui all’art. 2485 c.c. e le facoltà ex art. 2486 c.c.
Art. 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI
In caso di scioglimento volontario della società o di
perdita volontaria della qualifica di società sportiva
dilettantistica il patrimonio residuo è devoluto,
conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del DLgs.
36/2021, ad altre società e associazioni sportivo
dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini
sportivi, salvo diversa destinazione di legge.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28) I TESSERATI
28.1.I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte
delle Federazioni o Enti Sportivi a cui la società è
affiliata e sono rappresentati da:
a. atleti;
b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
c. dirigenti;
d. tecnici, istruttori;
e. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la
società è affiliata.
28.2.La società, con l’affiliazione alle Federazioni ed
Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro
necessario per l’esercizio dello sport praticati.
28.3.I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la
società è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei
costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo
svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e
promozionale.
28.4.Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può
essere tesserato se non presta personalmente il proprio
assenso.
28.5.Per quanto non espressamente contemplato nel presente
articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo
I - artt. 15 e 16 del DLgs. 36/2021.
Art. 29) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al
collegio arbitrale previsto dai regolamenti della
Federazione di appartenenza nel rispetto delle disposizioni
inderogabili di legge. A tal fine troveranno applicazione le
norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale
previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di
promozione sportiva di appartenenza, sempreché essi
risultino conformati alle inderogabili disposizioni di legge.
Art. 30) - RINVIO
Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti
patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili
in materia di società a responsabilità limitata e quanto
previsto dall’ordinamento in materia di sport
dilettantistico.