Statuto

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto

previsto dal libro V, cod. civ. e degli artt. 6 ss., DLgs.

36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti di tutte le altre

disposizioni dell’ordinamento sportivo, la società a

responsabilità limitata, denominata "U.S.CORBIOLO SOCIETÀ

SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in

forma abbreviata "U.S.CORBIOLO S.S.D. a R.L." (d’ora in poi

"società").

1.2.Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza

della società è obbligatorio l’uso della locuzione “società

sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.

Art. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1.La sede legale della società è nel Comune di Bosco

Chiesanuova (VR) all'indirizzo risultante dalla apposita

iscrizione effettuata presso il Registro delle Imprese ai

sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del

codice civile.

2.2.La variazione dell’indirizzo della sede legale, purché

nello stesso Comune, potrà essere decisa dall’organo

amministrativo, senza che questo costituisca modifica del

presente statuto.

2.3.Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali,

o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in

Italia che all’estero.

2.4.La società sportiva dilettantistica trasmette, in via

telematica, entro i termini di legge, all’ente affiliante

una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati ai

sensi dell’art. 6.3 del DLgs. 39/2021, l’aggiornamento degli

amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta

nell’anno precedente.

2.5.Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è

quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle

imprese, dove sarà indicato l’indirizzo di posta

elettronica. Spetta al singolo socio comunicare alla società

ogni modifica relativa al proprio domicilio e al proprio

indirizzo di posta elettronica.

Art. 3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

3.1.La società non ha scopo di lucro. In conformità a

quanto stabilito dall’art. 8 del D.lgs. 36/2021, è vietata

qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi

di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a

lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto sociale. La società destina eventuali utili e/o

avanzi di gestione unicamente per lo svolgimento

dell’attività statutaria o all’incremento del proprio

patrimonio, con assoluta esclusione della possibilità di

destinare una parte degli utili in favore dei soci così come

previsto dai co. 3 e 4-bis dell’art. 8 del DLgs. 36/2021.

3.2.La società, ai sensi dell’art. 7.1 lett. b) del DLgs.

36/2021, esercita in via stabile e principale

l’organizzazione e la gestione di attività sportive

dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,

la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva

dilettantistica.

In particolare, la società ha per oggetto:

- la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività

sportiva dilettantistica, per la gestione di attività

sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione

delle norme del CONI, della FIGC, della FIPAV e delle

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva

o disciplina sportiva associata alle quali intenderà

affiliarsi;

- l’organizzazione diretta o indiretta della preparazione

atletica;

- l’organizzazione di attività didattica per l’avvio,

l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive

dilettantistiche praticate;

- la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni

altra attività agonistica in genere a essa collegata,

rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e

con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti

sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

Più precisamente la società potrà promuovere, diffondere e

praticare ogni attività sportiva dilettantistica con

particolare riguardo alla disciplina del calcio e della

pallavolo e potrà svolgere ogni attività idonea al

raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso, in via

meramente esemplificativa e non tassativa:

. la pratica e la promozione di ogni attività di carattere

ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al

miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

. l'esercizio e la promozione di tutte le attività sportive

dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalla FIGC, dalla

FIPAV e/o dalle Federazioni sportive nazionali, dalle

discipline sportive associate e dagli enti di promozione

sportiva, compresa l'attività didattica, mediante ogni

intervento ed iniziativa utile allo scopo;

. l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici

finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al

perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica,

amatoriale ed agonistica;

. l'organizzazione e la promozione di manifestazioni

sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali,

giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli

organi federali competenti;

. la promozione e la formazione di squadre di atleti per la

partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed

internazionali, in base ai regolamenti specifici;

. la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei

propri atleti e tecnici;

. l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni

sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che

privati;

. l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità

sportive, culturali, ricreative turistiche e del tempo

libero;

. l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività

che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi

sociali;

. l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi,

tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione

professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di

addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo,

turistico e culturale in genere;

. la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e

culturali in genere;

. la redazione, pubblicazione, diffusione di riviste,

periodici, opuscoli, prontuari connessi all'attività

sportiva e culturale in genere;

. lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e

sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale

in genere;

. l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero

demandate alla Società in virtù di regolamenti e

disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione

dell'Assemblea.

La società potrà disciplinare le proprie funzioni attraverso

regolamenti interni e opererà nel rispetto delle norme e

delle direttive del CONI, della FIGC, della FIPAV nonché dei

regolamenti delle federazioni nazionali sportive ad esse

affiliata. Stante la volontà della SSD di svolgere la

propria attività in conformità alle norme e alle direttive

del CONI nonché ai regolamenti delle federazioni nazionali

sportive ad esse affiliata, le clausole del presente statuto

in contrasto con dette norme e direttive devono intendersi

come inefficaci e mai inserite nel presente statuto.

3.3.Inoltre, nei limiti previsti dall’art. 9 del DLgs.

36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in

maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori

attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- la società potrà realizzare, organizzare e gestire

impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre,

piscine, campi sportivi, etc, e dei servizi connessi, bar,

ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi,

anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti

pubblici o privati;

- la promozione dell’attività sportiva, culturale e

ricreativa, e, in generale, dell’attività svolta dai

partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di

riferimento anche attraverso la partecipazione a

manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni

pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di

mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi

altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l’organizzazione, il coordinamento e la gestione dei

rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle

attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di

nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e

ricreativa.

3.4.Ai sensi dell’art. 9 co. 1-bis del DLgs. 36/2021, sono

esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali,

i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo

pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla

formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e

strutture sportive.

3.5.Sono inibite alla società le attività dalla legge

riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle

fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta

di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti

consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché

l’emissione di titoli di debito, con deliberazione

assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due

terzi) degli aventi diritto al voto.

3.6. Al fine di svolgere l’attività sociale la società può

assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in

altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o

connessi al proprio; partecipare a consorzi o a

raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre

garanzie in genere reali e personali.

3.7. La società si conforma alle norme ed alle direttive del

CONI ,della FIGC, della FIPAV nonché agli statuti e ai

regolamenti degli enti nazionali di promozione sportiva cui

intenderà affiliarsi e dei quali riconoscerà la

giurisdizione sportiva e disciplinare. A tale ultimo fine la

società assume l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle

direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti

delle Federazioni a cui intende affiliarsi. La società

assume altresì l’obbligo di far osservare ai propri iscritti

e tesserati, lo statuto e i Regolamenti delle Federazioni a

cui intende affiliarsi, nonché le deliberazioni e le

decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere

di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere

economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

3.8.Costituiscono quindi parte integrante del presente

statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti

federali, nella parte relativa all’organizzazione e alla

gestione delle società affiliate.

3.9.La società si impegna per conto di coloro che svolgono

attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle

direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia

di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui

all’art. 16 del DLgs. 39/2021.

3.10.Condizione indispensabile per essere tesserato,

iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile

condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad

accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che

gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico

della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali

dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico

e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Art. 4) DURATA

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta).

TITOLO II - CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 16.000,00 (sedicimila

virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, a liberazione della quota sociale

sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale,

beni in natura e tutti gli elementi dell’attivo suscettibili

di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o

di servizi a favore della società, nel rispetto delle norme

di legge e dell’art. 2465,c.c.; la delibera di aumento di

capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in

mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi

in denaro.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all’attività

statutaria di cui al precedente art. 3 oppure a incremento

del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta,

degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori,

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento

(mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza

di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le

maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

L'aumento di capitale gratuito è consentito nei limiti di

cui all'art. 8 del D.Lgs 36/2021.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante

nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di

sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi

possedute.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere

attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti

non sono stati integralmente eseguiti.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova

emissione in sede di aumento del capitale sociale deve

essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione inviata dall’organo

amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta

in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa

richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento,

esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento

di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente

sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste

nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli

amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera

di aumento stessa.

È attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere

espressamente che l’aumento possa essere attuato anche

mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal

caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione

il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità

previste dal presente statuto.

Art. 5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le

modalità di legge, mediante deliberazione dell’assemblea dei

soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la

modifica dello Statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente

esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi,

riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere

destinate ai fondi di riserva.

Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1.I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su

richiesta dell’organo amministrativo, e in conformità alle

vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in

conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano

raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2.I finanziamenti con diritto di restituzione della somma

versata possono essere effettuati dai soci anche non in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione al

capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

6.3.Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova

applicazione la disposizione dell’art. 2467c.c.

Art. 7) PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale

ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi

diritti. Si applica l’art. 2468 c.c..

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1Le partecipazioni sono trasferibili alle condizioni di

seguito indicate, sempre che tali limitazioni al

trasferimento non contrastino con le norme e le direttive

del CONI, della FIGC, della FIPAV, nonché con le altre

disposizioni applicabili in materia.

8.2In caso di trasferimento per atto tra vivi delle

partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri

soci il diritto di prelazione.

8.3Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende

alienare in tutto o in parte la propria partecipazione,

dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della

persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante

lettera raccomandata o via Pec, agli altri soci, e, i soci,

nei trenta giorni dal ricevimento potranno esercitare la

prelazione alle condizioni di cui in seguito, sempre a mezzo

di lettera raccomandata inviata al socio alienante.

8.4 I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare

la prelazione a parità di condizioni.

8.5Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura

infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione

versando la somma di denaro corrispondente al valore del

corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare

avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza

della suddetta indicazione tale comunicazione sarà

considerata priva di effetti.

8.6Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno

o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al

valore della quota, questi ed il socio che intende alienare

dovranno rivolgersi ad un arbitratore che proceda a stimare

la quota stessa e che verrà nominato, a spese del/i

richiedente/i, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede

la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà

avvenire secondo il valore così attribuito alla

partecipazione.

8.7Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la

quota offerta in vendita sarà attribuita in misura

proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

8.8Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto

avranno diritto di continuare nella società come soci,

purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo

tra essi.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1.Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla

società.

9.2.Si applica l’art. 2473 c.c.

9.3.Il socio che intenda recedere dalla società deve darne

comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4.Il diritto di recesso può essere esercitato solo per

l’intera partecipazione.

Art. 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

10.1.In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e

in considerazione della legislazione speciale in materia di

società sportive dilettantistiche e della particolare natura

della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che

recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun

rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione

sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio

sociale.

10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il

valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute

dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale,

della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per

tutta la durata della società.

10.3.In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento

delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve

disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il

Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il

Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo

legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del

Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo

scioglimento della società.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 11) ORGANI SOCIALI

11.1.Sono organi della società:

a. l’assemblea dei soci;

b. l’organo amministrativo;

c. l’organo di revisione e controllo, laddove nominati.

11.2.L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della società.

L’assemblea, regolarmente convocata e costituita,

rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni

regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non

intervenuti o dissenzienti.

11.3.L’amministratore unico o il presidente del Consiglio

di amministrazione, ovvero i coamministratori, sono i legali

rappresentanti della società di fronte ai terzi e in

giudizio.

11.4.Agli eventuali amministratori delegati spetta la

rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive

deleghe.

Art. 12) DIRITTO DI VOTO

12.1.Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita

sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di

candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

12.2.In caso di pegno della quota, il diritto di voto

spetta comunque al socio debitore.

12.3.I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

12.4.I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad

intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche

da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i

documenti della società.

12.5.I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non

iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

Art. 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1.I soci decidono sugli argomenti che uno o più

amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un

terzo del capitale sociale sottopongono alla loro

approvazione.

13.2.In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

. l’approvazione del bilancio;

. la nomina degli amministratori;

. la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e

del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

. le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’art.

2480c.c.;

. la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato

nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei

diritti dei soci;

. la decisione di mettere in liquidazione la società nonché

la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda o

di un ramo d’azienda e scioglimento volontario;

. la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata

dal consiglio;

. l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente

Statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente

Statuto.

13.3.Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a. mediante deliberazione assembleare;

b. mediante consultazione scritta promossa da ciascuno

degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3

(un terzo) del capitale sociale, purché dai documenti

sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento

oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal

fine gli amministratori devono inviare a ogni socio

comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata,

telegramma, fax o e-mail, contenente l’oggetto della

decisione e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei

mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale

entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni

dal ricevimento della stessa;

c. mediante consenso espresso per iscritto.

13.4.La decisione si intende adottata qualora entro il

termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che

rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la

documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve

essere conservata tra gli atti della società; ai fini del

calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata

come voto negativo.

13.5.Le decisioni relative alla modificazione dell’atto

costitutivo oppure al compimento di operazioni che

comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o

dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso

con deliberazione assembleare.

13.6.È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale

qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o

da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del

capitale sociale.

13.7.Si applica l’art. 2479-ter c.c., per le decisioni dei

soci non conformi al presente Statuto.

Art. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

14.1. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico o

dal presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di

impossibilità degli amministratori o di loro inattività,

l’assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se

nominato, o anche da un solo socio. L’assemblea viene

convocata ogni qual volta l’amministratore unico o il

Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque

almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio,

entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio

sociale.

14.2.L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in

altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato

nell’avviso di convocazione.

14.3.L’assemblea viene convocata con avviso spedito o

consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato

per l’adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica

certificata, fatto pervenire ai soci all’indirizzo

risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista

la pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito

istituzionale.

14.4.Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il

giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle

materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di

riunioni da remoto. Nell’avviso di convocazione potrà essere

prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il

caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione

l’assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda

convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della

prima.

14.5.Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea

si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa

l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i

sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e

nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 15) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALE

15.1.L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico

ovvero, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione,

dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra

persona eletta dall’assemblea stessa.

15.2.Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

15.3.Spetta al presidente dell’assemblea constatare la

regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e

la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo

svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i

risultati delle votazioni.

Art. 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

16.1.Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i

soci che, alla data dell’assemblea stessa, risultano

iscritti nell’elenco dei soci presso il registro delle

imprese.

16.2.È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi

rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento

di delega scritta ai sensi dell’art. 13.4 e 13.5 del

presente Statuto. 17.3. La delega non può essere rilasciata

in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Art. 17) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

17.1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con

interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e

ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere

dato atto nei relativi verbali.

17.2.In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si

tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle

presenze. È in ogni caso necessario che:

. risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il

segretario della riunione;

. vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare

i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di

constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo

della riunione;

. venga garantita la discussione in tempo reale delle

questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di

intervento e la possibilità di visionare i documenti, da

depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

. sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

reale alla discussione e in maniera simultanea alla

votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché

di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi

audio collegati o audio-video collegati, a cura della

società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si

considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e

dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul

relativo libro.

17.3.In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più

luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo

svolgimento delle proprie funzioni, il presidente

dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti

presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o

audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto

verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 18) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

18.1.La procedura di consultazione scritta, o di

acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è

soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a

ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia

assicurata adeguata informazione.

18.2.La decisione è adottata mediante approvazione per

iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, con il voto

favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 20.

18.3.Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal

suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della

decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel

termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà

considerata voto contrario.

18.4.Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente

articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro

delle decisioni dei soci.

Art. 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

19.1.E' qualificata straordinaria l'assemblea convocata per

decidere sulle materie di cui all'art. 2479 nr. 4) e 5)

c.c...

19.2E' qualificata ordinaria l'assemblea convocata per

decidere su argomenti di altra natura per la quale, per

legge, non si faccia riferimento alla assemblea

straordinaria di società per azioni.

19.3L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nell'assemblea straordinaria è comunque richiesto il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51%

(cinquantuno per cento) del capitale sociale.

19.4Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o

del presente statuto che, per particolari decisioni,

richiedono diverse specifiche maggioranze.

19.5Nei casi in cui per legge o in virtù del presente

statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso

(ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio

moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 cod. civ.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Art. 20.1) STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

La società potrà essere amministrata da un amministratore

unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di

amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo

di tredici membri, soci o non soci, il cui numero viene

stabilito con decisione dei soci.

All’amministratore unico e al Presidente del Consiglio di

amministrazione spetta la rappresentanza della società. Gli

amministratori resteranno in carica fino all'approvazione

del bilancio del terzo anno successivo alla loro nomina o

per la diversa durata che verrà stabilita dai soci all'atto

della loro nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la

sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge,

che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i

relativi effetti.

Ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 36/2021, la carica di

amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in

altre società o associazioni sportive dilettantistiche

nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale,

disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva

riconosciuti dal CONI.

Non possono essere nominati amministratori della società o,

se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro

che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di

radiazione da parte del CONI o delle federazioni sportive,

discipline associate o enti di promozione sportiva cui la

società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti

di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive,

l’amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla

carica per il tempo corrispondente alla sospensione

comminata dall’autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere

controversie giudiziarie con il CONI, le federazioni, le

discipline sportive associate o con altri organismi

riconosciuti dal CONI. Si applica l’art. 2475-ter c.c., in

materia di conflitto di interessi.

Art. 20.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci

con propria decisione all’atto della nomina degli

amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un

vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni

mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi

da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del

presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato presso

la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli

interessi della società, a cura del presidente, del

vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne

faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte

con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la

prova che la ricezione è avvenuta almeno 5 (cinque) giorni

prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione

può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida

comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è

avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera

comunque valida se risulta la presenza di tutti i

consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso

di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero

dall’amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario,

scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di

volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del

consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a

maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20.3) POTERI

L’amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il

Consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i

poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione,

escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva

competenza dei soci.

All’organo amministrativo spetta, in particolare, la

redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione

o scissione.

È possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo

amministrativo.

In particolare, l’organo amministrativo provvede alla

redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne

cura il deposito nel registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli artt.

14 del DLgs. 36/2021 e 6.3 del DLgs. 39/2021 per

l’aggiornamento telematico dei dati societari in caso di

modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio

dell’anno seguente.

Art. 21.1) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della società spetta

all’amministratore unico o al presidente del Consiglio di

amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell’organo amministrativo destinatari di

provvedimenti disciplinari da parte degli organi della

federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la

società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle

deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva

assunte dagli organi sportivi federali.

Art. 21.2) COMPENSO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto

dall’art. 8 del DLgs. 36/2021 e dalle disposizioni di

qualunque natura comunque vigenti nell’ambito

dell’ordinamento sportivo dilettantistico, può essere

attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute

per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con

decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo

stabilito in sede di decisione stessa.

Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque

natura comunque vigenti nell’ambito dell’ordinamento

sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare

all’organo amministrativo una indennità per la cessazione

del rapporto. Le indennità agli amministratori, che potranno

essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da

compensi per lavoro sportivo nell’ambito dilettantistico e/o

per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e

continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi

delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati

rispetto all’impegno richiesto e, comunque, congrue in

relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della società.

TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO

22.1.L’assemblea dei soci può nominare l’organo di

controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i

requisiti di cui agli artt. 2397 co. 2 e 2399 c.c.

Nel caso di nomina del Collegio sindacale, quest’ultimo è

composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2.Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto,

secondo le modalità di cui all’art. 18 del presente Statuto.

22.3.I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle

disposizioni di legge e del presente Statuto, sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei

modelli di cui al DLgs. 231/2001, se adottati,

sull’adeguatezza dell’assetto

organizzativo-amministrativo-contabile della società.

22.4.Oltre al Collegio sindacale o in alternativa ad esso

la società potrà nominare un revisore legale tenuto al

rispetto delle regole del DLgs. 39/2010.

22.5.In alternativa al Collegio sindacale la società potrà

scegliere di nominare un organo di controllo monocratico e/o

un revisore, nomina che diverrà obbligatoria al verificarsi

delle condizioni di cui all’art. 2477 c.c. .

La nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei

conti è altresì obbligatoria qualora richiesta dai

regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale cui la

società risulterà affiliata.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La società deve tenere i seguenti libri sociali:

• libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2478

co. 1 n. 2 c.c.;

• libro delle decisioni dell’organo di amministrazione;

• libro delle decisioni dell’organo di controllo;

• libro giornale;

• libro degli inventari.

Art. 24) BILANCIO

24.1.Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno

di ogni anno.

24.2.Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo

procede alla formazione del bilancio sociale a norma di

legge.

24.3.Il bilancio deve essere presentato ai soci, per

l’approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell’esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto

sociale, con le modalità di cui all’art. 2364 c.c.,

l’assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta)

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

24.4.L’organo amministrativo redige e, previa approvazione

ad opera dell’assemblea, deposita il bilancio ai sensi

dell’art. 2478-bis c.c.

Art. 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Come indicato negli art. 3.1 e 5.1 del presente Statuto è

fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di

gestione anche ai sensi dell’art. 148 co. 8 del DPR 917/86 e

successive modificazioni ovvero da altre disposizioni di

legge.

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE,

SCISSIONE, CESSIONE

Art. 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE,

CESSIONE D’AZIENDA

26.1.La liquidazione della società avrà luogo nei casi e

secondo le norme di legge.

26.2.Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione,

la fusione, la scissione, la cessione d’azienda o di un ramo

d’azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le

norme di legge in materia di srl, di cui al capo VIII, libro

V, c.c.

26.3.L’assemblea, con le maggioranze previste per la

modificazione dello Statuto:

a. nomina uno o più liquidatori;

b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di

pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della società;

c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la

liquidazione;

d. determina i poteri in conformità della legge, ivi

compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale

o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di

blocchi di essi;

e. delibera gli atti necessari per la conservazione del

valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior

realizzo;

f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

26.4L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e

le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le

deliberazioni di cui al capoverso precedente.

26.5In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi

di cui all’art. 2485 c.c. e le facoltà ex art. 2486 c.c.

Art. 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

In caso di scioglimento volontario della società o di

perdita volontaria della qualifica di società sportiva

dilettantistica il patrimonio residuo è devoluto,

conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del DLgs.

36/2021, ad altre società e associazioni sportivo

dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini

sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28) I TESSERATI

28.1.I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte

delle Federazioni o Enti Sportivi a cui la società è

affiliata e sono rappresentati da:

a. atleti;

b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;

c. dirigenti;

d. tecnici, istruttori;

e. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la

società è affiliata.

28.2.La società, con l’affiliazione alle Federazioni ed

Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro

necessario per l’esercizio dello sport praticati.

28.3.I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la

società è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei

costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo

svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e

promozionale.

28.4.Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può

essere tesserato se non presta personalmente il proprio

assenso.

28.5.Per quanto non espressamente contemplato nel presente

articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo

I - artt. 15 e 16 del DLgs. 36/2021.

Art. 29) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al

collegio arbitrale previsto dai regolamenti della

Federazione di appartenenza nel rispetto delle disposizioni

inderogabili di legge. A tal fine troveranno applicazione le

norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale

previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di

promozione sportiva di appartenenza, sempreché essi

risultino conformati alle inderogabili disposizioni di legge.

Art. 30) - RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti

patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili

in materia di società a responsabilità limitata e quanto

previsto dall’ordinamento in materia di sport

dilettantistico.

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